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Relativa alla vendita delle macchine prodotte e commercializzate dalla Crystal-Mezőtúr Kft.

1.Validità

1.1. Le clausole contrattuali sono valide per tutte le attività di distribuzione e per i contratti, al trasporto relativo e trasporto supplementare. Sono ammesse deroghe alle clausole soltanto con la dichiarazione firmata del rappresentante del Trasportatore.

1.2. Le parti contraenti stabiliscono che la Crystal-Mezőtúr Kft. è una società produttrice e commercializzatrice delle macchine agricole. La società Crystal-Mezőtúr Kft. entra in rapporto giuridico con l’acquirente in relazione alla produzione e commercializzazione delle proprie macchine. In tale rapporto giuridico le parti accettano reciprocamente le presente clausole contrattuali quale come regolamento dettagliato e agiscono di conseguenza. Il rapporto giuridico stabilito dalle presenti clausole delle parti contraenti si basa sull’accordo di consegna, sul contratto di compravendita oppure su altri tipi di accordi scritti, stipulati in relazione all’atto giuridico. Detti contratti costituiscono unità con le clausole. La Crystal-Mezőtúr Kft. vende e l’acquirente acquista la macchina specificata nell’accordo preparato in relazione all’atto giuridico. L’atto di compravendita tra le parti può realizzarsi solo per iscritto.

2. Collaborazione tra le parti

2.1. La Crystal-Mezőtúr Kft. alla consegna della macchina mette a disposizione dell’acquirente anche la descrizione tecnica: il Manuale per l’uso e manutenzione. L’acquirente prende atto che la Crystal-Mezőtúr Kft. declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio.

2.2. Le parti si impegnano a scambiare informazioni sulle circostanze rilevanti nel corso dell’adempimento del contratto.

3. Condizioni di trasporto

3.1. I termini di trasporto e gli altri termini nonché la data della consegna della macchina vengono fissati nell’accordo stabilito tra le parti.

3.2. L’acquirente ritira la macchina acquistata allo stabilimento della Crystal-Mezőtúr Kft., sito a Mezőtúr H5400, via Vásári, 35. Il rischio in ogni caso passa all’acquirente al luogo di consegna, compresa la consegna qualitativa e quantitativa della merce. In base a un accordo individuale la Crystal-Mezőtúr Kft. si impegna a trasportare la macchina ordinata al luogo indicato dall’acquirente, a carico di quest’ultimo, dove l’acquirente è obbligato a procurare lo scarico della macchina dal mezzo di trasporto.

3.3. La Crystal-Mezőtúr Kft. declina ogni responsabilità derivante dalla proroga dei termini di consegna, causata dal ritardo di produzione. Il committente prende atto che la Crystal-Mezőtúr Kft. non è obbligata a risarcire gli eventuali danni causati dal suddetto ritardo.

3.4. Nel corso del rapporto giuridico delle parti l’acquirente è obbligato, senza dilazione, a comunicare i cambiamenti nei suoi dati, forniti a proposito della contrattazione, entro sei giorni a partire dall’avvenimento oppure dalla presa di conoscenza. Le conseguenze dei danni e dei ritardi derivanti dalla mancata comunicazione sono a carico dell’acquirente, la Crystal-Mezőtúr Kft. declina ogni responsabilità.

3.5. Il fatto e le circostanze della consegna-ricevimento della merce, nonché la dichiarazione sulla messa in funzione devono essere registrati per iscritto.

3.6. La Crystal-Mezőtúr Kft. può rifiutare la spedizione della merce ordinata, qualora prima della spedizione venga a conoscenza che la commercializzazione per l’acquirente potrebbe violare il diritto commerciale comunitario oppure quello ungherese.

4. Prezzi e liquidazione

4.1. Il pagamento si effettua in contanti al momento del ritiro della merce, oppure in anticipo, tramite bonifico bancario. La consegna o il ritiro della merce può avvenire soltanto con l’avvenuto pagamento del saldo dell’intero prezzo d’acquisto.

4.2. Le parti contraenti stabiliscono il prezzo d’acquisto della macchina, oggetto della compravendita, in un accordo sul trasporto e anche nel contratto di compravendita. L’atto viene stipulato nella moneta fissata nell’accordo (HUF, EUR). Il prezzo d’acquisto si intende al lordo (prezzo al netto + IVA). L’acquirente ad ogni modo è obbligato a pagare un anticipo. La misura dell’anticipo e le condizioni del pagamento sono stabilite sia nell’accordo sul trasporto che nel contratto di compravendita.

4.3. Qualora l’acquirente sia intenzionato a far fatturare e pagare l’atto stipulato in fiorini anziché in divisa, per stabilire la somma in fiorino, come base viene riconosciuto dalle parti il tasso di cambio (vendita) agevolato valido presso la banca Takarék Bank e la somma fatturata in fiorini viene fissata in un contratto di compravendita separato.

4.4. L’acquirente prende atto che qualora per colpa dell’acquirente l’adempimento non si realizzi dopo l’avvenuto pagamento dell’anticipo, la Crystal-Mezőtúr Kft., a titolo di risarcimento di danni, detrae 10% dall’intera somma dell’anticipo ricevuto, e ripaga la somma restante all’acquirente. La misura del risarcimento viene accettata dall’acquirente quale ad valorem, e viene riconosciuta dalle parti quale forfait dei danni subiti per il mancato negozio giuridico.

4.5. Nel caso di mancato pagamento dell’anticipo la Crystal-Mezőtúr Kft. può recedere dal negozio giuridico.

4.6. Il prezzo d’acquisto comprende l’importo dell’imposta doganale, delle tasse e dell’IVA e tutto viene dettagliatamente riportato sulla fattura dalla Crystal-Mezőtúr Kft. L’acquirente prende atto che il prezzo d’acquisto fissato nel contratto di compravendita è il risultato della formazione di prezzi del produttore, della politica commerciale del distributore, nonché della negoziazione del prezzo tra l’acquirente e la Crystal-Mezőtúr Kft. L’acquirente prende atto che lo stesso tipo di macchina per ogni negozio giuridico può essere commercializzato con un prezzo d’acquisto differente.

4.7. I reclami riguardanti la fattura rilasciata possono essere effettuati solo per iscritto.

4.8. La Crystal-Mezőtúr Kft. fino all’arrivo della macchina nel territorio ungherese si riserva il diritto di modificare l’intero prezzo d’acquisto, in base alle eventuali modifiche di prezzo del produttore, al cambio della tipologia, alla fluttuazione del tasso di cambio, nonché ad altri fenomeni che, per motivi non imputabili alla società, influenzano la distribuzione e il prezzo.

4.9. Riguardante la macchina venduta la Crystal-Mezőtúr Kft. riserva il diritto di proprietà fino al saldo dell’intero prezzo d’acquisto. Il diritto di proprietà si trasferisce con una dichiarazione separata, con l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo d’acquisto.

5. Garanzia

5.1. La dichiarazione di garanzia della Crystal-Mezőtúr Kft. e i diritti e obblighi di garanzia sono contenuti nel libretto di manutenzione e nelle istruzioni operative e di manutenzione della macchina. L’acquirente dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali e di accettarle con la sottoscrizione del contratto.

5.2. L’acquirente prende atto che riguardante gli obblighi di garanzia del produttore, il termine di adempimento da parte della Crystal-Mezőtúr Kft. nei confronti dell’acquirente si verifica quando il produttore o trasportatore, responsabile del guasto, adempie per conto della Crystal-Mezőtúr Kft.

6. Altre disposizioni

6.1. L’acquirente accetta che la Crystal-Mezőtúr Kft. possa inserire nel proprio registro i dati personali dell’acquirente, forniti nel contratto, nonché possa contattarlo in relazione agli annunci e alle pubblicità.

6.2. Le parti stabiliscono che la Crystal-Mezőtúr Kft. apporre il suo logo con una vignetta sulle macchine da lui commercializzate e/o manutenute.

6.3. Qualora qualsiasi disposizione del contratto fosse nulla o diventasse nulla (nullità parziale), comunque le altre parti del contratto rimangono valide.

6.4. Il contratto è modificabile soltanto per iscritto, con il comune accordo delle parti.

6.5. Le parti tentano di risolvere amichevolmente le polemiche che dovessero insorgere in relazione al presente contratto. Per le controversie è competente il Tribunale Provinciale di Jász-Nagykun-Szolnok. Per quanto non previsto dalle presenti Clausole Contrattuali si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e del Codice Civile. Le parti dichiarano di aver letto e compreso il contenuto delle Clausole Contrattuali, e si impegnano a rispettarle.

Entra in vigore: a partire dal 1 gennaio 2014

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